Art. 2.
(Procedure diagnostiche e notifica
obbligatoria).

      1. Le procedure diagnostiche e le modalità relative alla notifica obbligatoria delle infezioni da legionella, nonché le linee guida della terapia dei soggetti affetti da legionellosi sono stabilite dalle regioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, volta a definire i criteri relativi ai vincoli di cui all'articolo 1, comma 2.

 

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      2. Le regioni provvedono, altresì, a definire, con apposite norme, le procedure di comunicazione relative all'accertamento dei casi di legionellosi, al fine di rendere operativo il sistema di sorveglianza nazionale e internazionale previsto dai competenti organi statali.