1. Le procedure diagnostiche e le modalità relative alla notifica obbligatoria delle infezioni da legionella, nonché le linee guida della terapia dei soggetti affetti da legionellosi sono stabilite dalle regioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, volta a definire i criteri relativi ai vincoli di cui all'articolo 1, comma 2.